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ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE
A norma dell’art.18 della Costituzione Italiana e degli art. 36-37-38 del Codice Civile è costituita l’Associazione denominata “Feikar-DO Professional” Associazione Italiana per lo studio e la diffusione del Karate, della Difesa Personale, delle discipline marziali in genere.
Lo statuto è conforme ai principi della Legge 4/2013. Con delibera del Consiglio Direttivo è possibile mutare la denominazione o aggiungere acronimi.
ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA
L'Associazione ha sede legale in Milano - Via General Govone n. 100. L'associazione ha sedi operative in alcuni comuni capoluogo di regione e potrà altresì attivare sedi periferiche nel territorio nazionale e/o uffici di rappresentanza esclusivamente con delibera del Consiglio Direttivo aventi le medesime finalità associative. L'associazione ha durata illimitata e potrà esser sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata ai sensi dell'art. 11 del presente statuto e con le maggioranze di cui all'art. 24.
ARTICOLO 3 - ATTIVITA' professionale
La Feikar-DO Professional è un'associazione professionale che rappresenta professionisti che svolgono la propria attività nell'ambito della cultura Orientale e non, tecnico professionale, delle discipline bionaturali precisamente delle Arti Marziali e in particolare del Karate e della Difesa Personale. Rappresenta operatori quali Maestri e Istruttori nei vari settori di appartenenza. L'associazione associa professionisti che svolgono le suindicate attività in forma individuale, societaria, associativa, cooperativa o nella forma del dipendente. Maestro e Istruttore hanno il compito di formare e supportare l’utente, sia esso amatoriale, professionale, nell'ambito della disciplina. Hanno il compito di definire processi di apprendimento tecnico della disciplina accompagnando l’utente nelle varie fasi di accrescimento di livello che sono definite dai diversi gradi (cinture - kyu e dan ) che identificano e formano il percorso formativo. Hanno competenza culturale e hanno frequentato percorsi formativi multidisciplinari. Hanno il compito di supervisionare il rispetto delle norme previste nell'ambito dei Dojo, delle attività professionali, di coordinare il percorso formativo e supervisionare le attività; presiedere al rispetto delle principali regole previste nell'ambito della disciplina e seguire costantemente l'avanzamento e l’apprendimento del livello tecnico. Sono manager nell’ambito culturale, ludico, formativo e amatoriale e si occupano della gestione di impianti e organizzazioni culturali, nonché dell'organizzazione di eventi.
Maestro : Il Maestro è colui che ha raggiunto almeno il grado di 5° Dan per la disciplina del karate o equivalente per la disciplina di riferimento, con esperienza documentata acquisita sia a livello nazionale che internazionale. Per Maestro viene inteso sia l’insegnante di tecniche e nozioni, che la persona dotata di esperienza e autorevolezza che guida gli utenti allievi. Il Maestro, in seno all’ Associazione, potrà fungere da Direttore Tecnico.
Istruttore : Istruttore è colui che ha raggiunto almeno il grado di 1° Dan e che abbia praticato la disciplina marziale di riferimento da almeno 5 anni. L’istruttore deve, altresì, aver seguito un corso specifico e documentato tra quelli identificati come validi dall’associazione per la preparazione all’insegnamento delle arti marziali. L’Istruttore potrà affiancare il Maestro nell’insegnamento.
ARTICOLO 4 - SCOPI e finalità
L'associazione non ha scopo di lucro ed è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale. Si propone di :
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riunire ed organizzare tutti coloro che esercitano a carattere continuativo, professionale e non, l'attività di cui al punto 3 del presente statuto;
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tutelare e promuovere la figura professionale del professionista Feikar nel mercato nazionale ed europeo;
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attestare la professionalità dei propri iscritti secondo le leggi europee, nazionali e regionali vigenti;
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favorire e coordinare tutte le iniziative inerenti la professione nei campi culturale, ludico e amatoriale, previdenziale, assistenziale ed assicurativo;
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rappresentare gli iscritti nei confronti del potere legislativo, esecutivo e delle istituzioni;
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istituire corsi di formazione per l'avviamento alla professione;
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favorire e coordinare le iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale permanente per l'acquisizione dei relativi crediti formativi;
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favorire l'iscritto nell'acquisizione di strumenti per il miglior esercizio della professione;
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perseguire il rispetto dell’etica professionale e della correttezza deontologica tra gli associati, a tutela dell’utenza anche attraverso accordi con altre associazioni, nonché promuovere la conoscenza verso cittadini dell'attività e della sua promozione verso gli stessi;
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promuovere e sostenere l’attività di perfezionamento professionale dei propri associati;
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vigilare sull'osservanza, da parte degli associati, della normativa posta in essere dall’associazione, nonché dalla legislazione di settore, in tema di deontologia e di salvaguardia della dignità e del decoro professionale;
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promuovere azioni di tutela della categoria, anche in sede giurisdizionale;
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curare i rapporti con altre organizzazioni simili nazionali o internazionali, con facoltà di aderire ad esse;
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definire ed acquisire forme di finanziamento che consentano di poter realizzare e raggiungere gli obiettivi prefissati;
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contribuire attraverso le proprie attività ed iniziative a sviluppare conoscenze dei propri associati e avanzare proposte ad Enti Pubblici, favorire un'adeguata programmazione cultura sul territorio;
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promuovere e organizzare iniziative di varia natura;
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servizi ed attività nei settori della sicurezza del cittadino e dell’operatore di polizia, nelle attività ludiche, dilettantistiche e non. Predisporre strumenti a tutela dell’utenza ai sensi della Legge 4/2013.
ARTICOLO 5 - LA FORMAZIONE
La formazione e l'aggiornamento professionale costituiscono elementi qualificanti ed essenziali dell'attività degli associati. L'associazione si impegna a sviluppare ogni iniziativa tendente alla formazione e alla preparazione professionale, creando commissioni di lavoro e di studio volte a migliorare la preparazione culturale ed il necessario aggiornamento professionale, organizzando corsi di aggiornamento e di formazione, convegni e seminari, nonché attività editoriali e di comunicazione. La partecipazione ai corsi di aggiornamento e formazione è obbligatoria, dà diritto al credito formativo ed è disciplinata, con differenti modalità, nel regolamento della formazione. La mancata partecipazione dell’associato, senza gravi e giustificati motivi, a DUE (2) consecutivi corsi di formazione e/o aggiornamento in un anno, costituirà valido motivo per l’eventuale dichiarazione di decadenza dalla qualifica di socio.
ARTICOLO 6 - Requisiti di iscrizione dei soci
Possono iscriversi all'associazione le persone fisiche in possesso di almeno un diploma di scuola media superiore, ovvero di specifici requisiti che attestino il possesso, da parte del richiedente, di adeguate conoscenze, competenze e abilità nell’esercizio di almeno una delle attività indicate all’art. 3 del presente statuto. Le modalità di iscrizione e i requisiti di accesso richiesti sono specificati in apposito Regolamento associativo.
ARTICOLO 7 - I SOCI
L'associazione prevede due categorie di soci:
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I soci ordinari sono i professionisti che svolgono l'attività di cui all'articolo 3.
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I soci aggregati sono persone che pur non essendo soci ordinari ne condividono finalità e programmi partecipando alle iniziative che l'associazione promuove. Non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma possono partecipare all'assemblea in qualità di uditori.
ARTICOLO 7bis - ALTRI ADERENTI
Sono coloro che, persone giuridiche, aziende o enti, pur non essendo soci ordinari intendono sostenerne gli scopi. Essi non hanno diritto di elettorato attivo e passivo .
ARTICOLO 8 - OBBLIGHI e FACOLTA' DEI SOCI
L’iscrizione all’associazione è annuale. I soci ORDINARI che hanno diritto di voto in assemblea sono tenuti:
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al pagamento della quota associativa deliberata dal consiglio direttivo nazionale;
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al pagamento di eventuali quote straordinarie di scopo deliberate dal consiglio direttivo nazionale
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al rispetto del codice di condotta e del codice deontologico;
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all’osservanza del presente statuto e delle deliberazioni emanate dagli organi sociali;
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all’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione;
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sono eleggibili alle cariche associative.
ARTICOLO 9 - ESCLUSIONE E RECESSO
La qualità di socio si perde per esclusione deliberata dal consiglio direttivo nazionale in caso di:
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inottemperanza alle disposizioni del presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;
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comportamento che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione;
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accertata mancanza del requisito indicato all´art. 6 del presente statuto;
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morosità nel pagamento della quota associativa;
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mancato aggiornamento professionale.
Nei casi di esclusione come sopra elencati, il consiglio direttivo nazionale può deliberare, quale sanzione accessoria, di comunicare alle autorità pubbliche o altre associazioni con le quali l’associazione ha rapporti istituzionali e di collaborazione, il risultato del provvedimento disciplinare con la motivazione del provvedimento stesso. In questi casi è espressamente escluso qualunque risarcimento dei danni eventuali derivanti dall'associato inciso dal provvedimento, causati dalle comunicazioni suddette. In caso di esclusione, il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento sanzionatorio. Il socio potrà esercitare il diritto di recesso previa comunicazione scritta da inviare al consiglio direttivo nazionale entro il 30 ottobre dell'anno precedente. Il recesso avrà effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo. In caso di recesso il socio non ha diritto a nessun rimborso o diritto di ripetizione in relazione ai versamenti effettuati a qualsiasi titolo in favore dell’associazione.
Articolo 10 - ORGANI DELL´ASSOCIAZIONE E INCOMPATIBILITà
Sono organi dell’associazione:
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Assemblea generale
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Presidente
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Vice Presidente
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Consiglio direttivo nazionale
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Collegio dei Probiviri
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Comitato tecnico scientifico.
Il socio che si trovi in una condizione di potenziale o reale conflitto di interessi rispetto al ruolo che ricopre all’interno di un organo associativo , dovrà astenersi espressamente da ogni deliberazione. La deliberazione dovrà essere opportunamente verbalizzata e trascritta, con annotazione specifica delle motivazioni relative al conflitto e della conseguente astensione del socio. Il conflitto di interesse emerso, può essere rimosso dallo stesso organo o, nei casi più gravi, dal Consiglio Direttivo. Il socio che ricopre cariche all'interno di un organo associativo non può assumerne di analoghe in altre associazioni che operano nella stessa area professionale, se non autorizzate dall’assemblea.
Articolo 11 - ASSEMBLEA
L’assemblea è costituita dai soci ordinari, ai sensi dell’art. 7 del presente statuto. è convocata in via ordinaria dal presidente dell’associazione, in sua assenza dal vice presidente, almeno una volta all’anno entro il 30 di aprile per l’approvazione del rendiconto di gestione, salvo gli impedimenti e deroghe eventualmente concesse dalle attuali norme in materia fiscale, comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno solare, mediante avviso scritto inviato a seconda delle necessità, a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, fax, telegramma, ovvero qualsiasi altro strumento di comunicazione elettronica, a ciascun socio almeno 20 giorni prima dell’adunanza, all’indirizzo che risulta dalla domanda di iscrizione e/o dichiarata. La convocazione dovrà indicare data, luogo ed argomenti trattati nella stessa riunione in ordine del giorno. L’adunanza è regolarmente costituita in prima convocazione con almeno il 50% più uno (1) dei suoi membri, mentre in seconda convocazione, fissata a non meno di 24 ore dalla prima, lo è qualunque sia il numero dei presenti. All’assemblea possono partecipare tutti gli associati ordinari in regola con i pagamenti delle quote associative dell’anno in corso e senza sospesi economici per servizi prestati dall’associazione in loro favore. E' ammessa la delega. Ogni socio Ordinario può averne fino ad un massimo di cinque (5).
L´assemblea può inoltre essere convocata dal presidente:
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qualora lo richiedano, con motivazione scritta, almeno un terzo dei soci ordinari regolarmente iscritti;
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qualora lo decida il consiglio direttivo;
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ogni qualvolta si renda necessario adottare provvedimenti urgenti.
L´assemblea determina per votazione gli orientamenti dell´associazione Feikar-DO Professional; le principali delibere di interesse degli associati saranno pubblicate e rese note agli associati, ai partecipanti e ai terzi, previa richiesta. L’assemblea ordinaria delibera con voto palese e maggioranza dei voti rappresentati in assemblea:
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la nomina del presidente;
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la nomina del vice presidente;
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l’elezione dei membri del consiglio direttivo nazionale;
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l’elezione del collegio dei probiviri;
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le strategie e le linee di azione dell’associazione.
L'assemblea straordinaria delibera con voto palese a maggioranza dei voti dei rappresentanti in assemblea :
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la modifica del presente statuto con le maggioranze di cui all’art. 24 del presente statuto.
L’assemblea può essere tenuta per videoconferenza e/o con strumenti idonei che la tecnologia dovesse mettere a disposizione, fatta salva la possibilità di esprimere un voto certo. E’ considerata valida la delibera approvata con la raccolta di documento di sintesi della proposta con relativa espressione di voto indicata e firmata digitalmente.
Articolo 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Il consiglio direttivo nazionale, brevemente detto C.D., è formato da un minimo di 3 membri ad un massimo di 13. Il C.D. è nominato secondo le regole dettate dall’art. 11. Possono fare parte del consiglio i Soci Ordinari con almeno tre (3) anni di iscrizione continuativa all'associazione . E' convocato dal presidente ogni qual volta lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno la metà dei consiglieri in carica.
Le riunioni del C.D. sono valide quando è presente la metà più uno dei membri e le decisioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente in caso di assenza. Le sedute e le decisioni devono essere riportate in apposito libro verbali. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un consigliere si provvede alla nomina in cooptazione da parte dei membri restanti con ratifica della stessa alla prima assemblea generale. In particolare, il consiglio direttivo:
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provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari;
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elabora ed approva, ove sia riscontrata la necessità, un regolamento;
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può convocare l´assemblea generale;
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propone la quota associativa;
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predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
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conferisce incarico per l´istituzione di sedi regionali, ed approva i regolamenti relativi, nonché eventuali finanziamenti o fondo sociale nel caso in cui non si deliberassero quote regionali;
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delibera eventuali assunzioni di personale;
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cura il funzionamento di una struttura organizzativa e tecnico scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione;
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cura la tenuta aggiornata dell’elenco degli associati con indicazione delle quote versate direttamente all’associazione per gli scopi statutari;
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cura la tenuta dell'elenco nazionale definito dall’articolo 22 del presente statuto e la sua corretta pubblicazione ed aggiornamento.
Risulteranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze e in caso di parità prevale la candidatura del più anziano. I consigli direttivi saranno possibili anche per tele conferenza, video conferenza e tutti i mezzi informatici che consentano la partecipazione simultanea dei membri anche se da sedi remote. Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo, salvo il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento degli specifici incarichi sociali.
Articolo 13 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il collegio dei probiviri è nominato dall’assemblea e si compone di 3 (tre) membri, anche non soci tra personalità di elevata caratura professionale e morale. La carica di presidente spetta al membro che ha ricevuto maggiori preferenze o, in caso di parità tra questi, al membro più anziano. Decide in maniera insindacabile entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi all’iscrizione, o rinnovi delle cariche associative. È compito del collegio esaminare e giudicare le questioni riguardanti :
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l’interpretazione e vigilanza sull’osservanza dello statuto e del codice deontologico;
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la disciplina associativa;
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il comportamento professionale degli iscritti.
Rientra nei compiti dei probiviri decidere secondo equità, quali arbitri irrituali, le controversie tra gli iscritti e tra gli iscritti e organi sociali. Il collegio agisce per propria iniziativa o su segnalazione. Il collegio dei probiviri può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:
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richiamo;
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la censura;
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la destituzione della carica sociale o associativa di cui l’iscritto sia investito;
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la sospensione;
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l’espulsione.
Articolo 14 - IL PRESIDENTE
Il presidente rappresenta l'associazione nella sua unità e totalità. Allo stesso spetta la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. A lui spettano l´esecuzione delle delibere dell’assemblea generale e del consiglio direttivo. Presiede e convoca l´assemblea nazionale ed il consiglio direttivo nazionale, coordinandone l´azione nazionale e regionale. È responsabile dell’organizzazione interna della sede nazionale. Sospende in via cautelativa l´iscritto nei confronti del quale siano stati adottati provvedimenti detentivi e/o di rinvio a giudizio per fatti dolosi di particolare gravità o che assume gravi comportamenti in contrasto con le linee dell’associazione, del presente statuto, o degli organi nazionali, nonché in evidente contrasto con il codice etico. Adotta ogni opportuno provvedimento riferendo nel più breve tempo al consiglio direttivo per la necessaria ratifica e, nei casi gravi i più gravi, al collegio dei probiviri. Per l´attuazione dei propri compiti può avvalersi della collaborazione dei componenti del consiglio ovvero può nominare consulenti esterni. Il presidente è eletto tra i soci ordinari che abbiamo maturato almeno cinque (5) anni consecutivi di iscrizione o determinati requisiti qualificati ad assumere la carica. Il presidente può convocare l´assemblea generale.
Articolo 15 - IL VICE PRESIDENTE
Il vice presidente, eletto tra i consiglieri con le modalità di cui all’art. 12, esercita i poteri delegati dal presidente per specifici compiti o direttamente dal consiglio, in caso di assenza prolungata o di vacanza della figura del Presidente. Le attività così poste in essere devono essere ratificate dall’organo che ha delegato il potere.
Articolo 16 - Centro studi (comitato tecnico scientifico)
Il centro studi, organo di riferimento scientifico dell’associazione, svolge attività consultiva relativamente alla realizzazione di progetti e alla stesura di contributi tecnico-scientifici. Cura la formazione permanente degli associati in modo diretto o indiretto. Definisce i programmi dei corsi che dovranno essere armonizzati su tutto il territorio nazionale sia per durata che per contenuti. Regolamenta l’assegnazione dei crediti formativi. Il consiglio direttivo nomina il Comitato Scientifico e potrà individuare tra i membri dello stesso un Presidente onorario secondo criteri predefiniti. Membri del comitato possono partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Le cariche nel comitato scientifico non rispondono ai termini previsti dall'articolo 18 e possono essere revocate in qualunque momento dal Consiglio Direttivo.
Articolo 17 - DURATA DELLE CARICHE SOCIALI
Le cariche sociali hanno durata di 5 ANNI e la rieleggibilità è limitata ad un massimo di 2 mandati consecutivi. Nel caso di mancata candidatura, l’assemblea può proporre la prosecuzione. è prevista la decadenza da qualunque carica sociale in caso di sopravvenuta sentenza penale che abbia acquisito valore di giudicato.
ArTICOLO 18 - COMPENSI E rIMBOrSI SPESE
Le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico affidato e tranne che per incarichi particolari o di rilevante importanza, previa deliberazione a maggioranza assoluta del C.D.
artICOLO 19 - procedimenti disciplinari
Gli associati che si rendono colpevoli della violazione dello statuto, del regolamento, del codice deontologico o del codice di condotta sono sottoposti a procedimento disciplinare.
Il procedimento disciplinare deve essere iniziato entro tre (3) mesi dalla conoscenza del fatto a seguito di esposto proposto da qualunque associato. Gli iscritti all'associazione che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'associazione, sono sottoposti a procedimento disciplinare. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Collegio dei probiviri e ratificata dal comitato direttivo nazionale previa audizione dell’incolpato.
ARTICOLO 20 - SANZIONI DISCIPLINARI
Le sanzioni disciplinari sono:
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richiamo : che consiste in un ammonimento formale;
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la censura: che consiste in una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa;
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la destituzione della carica sociale o associativa di cui l’iscritto sia investito;
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la sospensione : per un tempo non inferiore a giorni trenta e non maggiore di anni uno
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l’espulsione.
Le sanzioni devono essere comminate in relazione alla gravità della violazione commessa e all’interesse dell’associazione. Il provvedimento sanzionatorio deve essere pubblicato sull'eventuale sito web nazionale nella sezione riservata agli associati e deve essere immediatamente effettuata la cancellazione o segnalazione dall'elenco Professionale.
ARTICOLO 21 - ELENCO PROFESSIONALE NAZIONALE
Viene istituito l’elenco professionale nazionale della Feikar-DO Professional degli iscritti, aggiornato annualmente, pubblicato sul sito web dell’associazione.
ArTICOLO 22 - NOrME Deontologiche
La condotta degli associati secondo i principi di probità, competenza e lealtà costituisce un preciso dovere.
E’ demandata al consiglio direttivo nazionale l’approvazione di norme deontologiche alle quali gli associati si dovranno attenere.
ArTICOLO 23 - tutela del Marchio
I soci hanno la responsabilità di tutela del marchio e del logo Feikar-DO Professional, che deve essere conforme al modello distribuito dalla sede nazionale.
Articolo 24 - MODIFICHE STATUTARIE
Le eventuali modifiche statutarie devono essere approvate dall´assemblea straordinaria a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, e la presenza di almeno il cinquanta percento (50%) degli aventi diritto al voto.
Articolo 25 - BILANCIO E PATRIMONIO
L’esercizio finanziario dell’associazione coincide con l’anno solare. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo e comunque entro i termini consentiti dalla legge. Il bilancio preventivo è facoltativo e ove stilato verrà approvato in una delle occasioni di incontro organizzate dall’associazione o, in alternativa, inviato ad ogni associato in modo telematico entro il 30 novembre dell’anno solare, salvo gravi impedimenti. In tale data sarà proposta la quota associativa annuale. Il patrimonio dell’associazione è formato da:
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quote associative;
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contributi straordinari di scopo;
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contributi derivanti da servizi forniti agli associati direttamente o indirettamente;
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erogazioni disposte da enti o da privati che pervengono all’ associazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al suo patrimonio;
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beni mobili o immobili che pervengano all’associazione, e dal relativo reddito che gli stessi possano produrre;
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ogni altra fonte finanziaria, anche occasionale, da qualsiasi soggetto ed a qualsiasi titolo proveniente.
L’ associazione non può in nessun caso procedere alla distribuzione di utili, nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell’associazione medesima, anche in caso di scioglimento, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.
ArTICOLO 26 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’ associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. È fatto obbligo per l’associazione di devolvere il patrimonio, esistente al momento dello scioglimento, ad altra associazione con analoga finalità ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 legge n. 662/96, fatti salvi gli obblighi imposti dalla legge.
ARTICOLO 27 - NORME TRANSITORIE E FINALI
L’attività esercitata dai professionisti aderenti all'Associazione non è attinente ai modelli sportivi organizzati.
Per tutto quello non menzionato nel presente statuto, si demanda alla legislazione attuale in materia.
ARTICOLO 28 - REGOLAMENTO
Può essere previsto apposito regolamento per definire particolari ambiti di gestione dell’associazione.
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